Statuto

Testo Integrale

Capo I

Principi e norme generali

Art.1 – Natura e scopi

La Lega Regionale delle Cooperative e Mutue (d’ora in avanti Legacoop) è l’associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative associate. Legacoop, è un’associazione senza fini di lucro, agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica. L’adesione a Legacoop da parte delle cooperative e degli enti che ne hanno titolo è libera e volontaria. Scopi fondamentali di Legacoop sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la diffusione dell’idea e della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo. Legacoop opera perché le cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall’art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l’appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte. Legacoop svolge le sue funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese associate. Legacoop mantiene costanti rapporti con le altre associazioni cooperative e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri. In particolare, Legacoop persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le altre Associazioni cooperative italiane ed assume l’unità della rappresentanza delle organizzazioni cooperative quale obiettivo strategico. Legacoop Calabria rappresenta Legacoop Nazionale nel territorio e ha la responsabilità dell’attuazione delle politiche cooperative nella Regione Calabria, secondo i principi del presente Statuto e gli indirizzi generali determinati da Legacoop Nazionale. Fanno parte di Legacoop regionale le cooperative e gli enti aderenti a Legacoop Nazionale che hanno la sede legale nel territorio regionale. Legacoop Calabria per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra e nell’esercizio delle sue attività ha autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale. Essa ha natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e ss del Codice Civile e risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con suo patrimonio.

Art. 2 – Compiti

Legacoop si propone di:


a. Promuovere i valori, la cultura e la pratica cooperativistica;
b. Favorire lo sviluppo imprenditoriale e la qualità sociale e la relativa visibilità delle cooperative e degli enti aderenti;
c. Assicurare la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
d. Assicurare un costante e crescente contributo di Legacoop, delle cooperative e degli enti associati alla soluzione delle grandi questioni sociali ed economiche regionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l’integrazione di cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva;
e. Promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti tra cooperative quale ulteriore elemento di distintività della cooperazione;
f. Concorrere alla diffusione internazionale della cooperazione, particolarmente nei Paesi con bassi livelli di sviluppo. Legacoop Calabria ha il compito di:
a. rappresentanza generale della cooperazione verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello territoriale;
b. definire, di intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni nazionali, le possibili articolazioni delle strutture operative settoriali; c. promozione di nuova impresa cooperativa, proselitismo, diffusione della cultura cooperativa in ambito territoriale;
d. definizione e approvazione, d’intesa o su proposta delle cooperative interessate, degli assetti organizzativi e operativi Legacoop nel territorio;
e. organizzazione ed erogazione dei servizi alle cooperative, nonché di adeguate forme di assistenza, partecipando alla rete nazionale;
f. adottare regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti;
g. promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala territoriale;
h. promozione e gestione del rapporto con le sedi legislative e amministrative Regionali;
i. promozione e attuazione di una politica per la qualificazione delle risorse umane;
j. vigilanza sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Legacoop;
k. comunicazione e immagine;
e quant’altro delegato da Legacoop Nazionale.
A questi fini Legacoop:
• Rappresenta gli enti associati ed esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge o dall’ordinamento per conto di Legacoop Nazionale;
• Elabora, promuove e sostiene iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle cooperative;
• Realizza e favorisce, anche attraverso la partecipazione e il contributo a strutture appositamente costituite, studi, ricerche, informazione, formazione e documentazione riguardanti la cooperazione e la sua storia;
• Promuove corsi di formazione professionale in tutti i settori e favorisce e contribuisce alla nascita ed allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative, offrendo servizi educativi destinati all’istruzione e formazione anche dei giovani fino a 18 anni;
• Organizza e rende accessibili alle cooperative e agli enti associati servizi per le attività di consulenza, assistenza ed informazione;
• Conduce una politica idonea a diffondere in tutte le cooperative aderenti l’adozione di pratiche di responsabilità sociale delle imprese, verificabili anche attraverso i bilanci sociali, quale tratto distintivo e visibile testimonianza della utilità sociale della cooperazione;
• Adotta e promuove presso le cooperative e gli enti associati politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne l’accesso ai luoghi decisionali e favorisce adeguate rappresentanze femminili anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
• Sviluppa le relazioni tra cooperative ed enti associati, anche adottando schemi di organizzazione che favoriscano il coordinamento e l’integrazione di aree omogenee in ragione dello scambio mutualistico e delle dimensioni di impresa, al fine di migliorare il presidio dei mercati, la capacità di sistema, i processi di partecipazione, nonché di conseguire una migliore capacità di rappresentanza.

Art. 3 – Divieto di svolgimento attività economiche

Legacoop non può svolgere attività economiche ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88, convertito in legge n. 160 del 20/5/88. La capacità di Legacoop deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

Capo II

Ordinamento di Legacoop Calabria

Art. 4 – Organi di Legacoop

Sono organi di Legacoop Calabria:
• Il Congresso Regionale;
• L’Assemblea Generale dei Delegati;
• La Direzione;
• La Presidenza;
• Il Presidente;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Il Comitato dei Garanti.

Art. 5 – Congresso ordinario e straordinario

Il Congresso regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione dell’Assemblea generale dei delegati, anche per iniziativa della Direzione, quando lo richiedano urgenti necessità di Legacoop.

Art. 6 – Modalità di convocazione

La convocazione del Congresso è deliberata dalla direzione regionale, nei tempi fissati dal Regolamento congressuale e con modalità tali da favorire la più ampia partecipazione delle socie e dei soci, nonché la rappresentanza e visibilità di eventuali distinte opinioni. Il Congresso deve in ogni caso deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno ed eleggere i delegati al Congresso Nazionale secondo i criteri e le modalità di cui al primo comma. La convocazione del Congresso deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza di Legacoop Nazionale, che può parteciparvi con propri rappresentanti o delegati. Legacoop può prevedere i casi e le modalità di Congressi straordinari che dovranno comunque essere organizzati d’intesa con Legacoop Nazionale.

Art. 7 – Composizione del Congresso Regionale

Il Congresso Regionale é composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle cooperative o degli enti aderenti, individuati secondo i criteri e le procedure stabiliti da apposita delibera della Direzione. È in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta delle cooperative, con una rappresentanza femminile adeguata alla composizione della base sociale delle cooperative. Ogni cooperativa o ente aderente elegge un numero di delegati determinato dal Regolamento apposito, che dovrà tenere conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti e i criteri stabiliti dalla Direzione nel Regolamento congressuale. È in ogni caso garantita la partecipazione a delegati di ogni cooperativa. Il Congresso Regionale si costituisce nella sede e data indicati nell’avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

Art. 8 – Poteri del Congresso

Il Congresso Regionale é l’organo sovrano di Legacoop. In particolare spetta al Congresso:
a. approvare i documenti congressuali;
b. determinare l’indirizzo generale dell’azione di Legacoop;
c. eleggere la Direzione, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti;
d. deliberare sullo Statuto.

Art. 9 – Validità delle riunioni e delle votazioni

Il Congresso é validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti. Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop Regionale è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi. Le elezioni degli organi di cui al punto c) del precedente articolo sono effettuate a voto palese o scrutinio segreto, facendo salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze.

Art. 10 – Assemblea Generale dei delegati

L’Assemblea Generale dei Delegati al Congresso Regionale resta in carica fino al successivo Congresso e nomina al suo interno un Presidente. L’Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze. Alle riunioni dell’Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione Legacoop, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei Conti e l’Amministratore. Le riunioni della Assemblea sono convocate, annualmente, dal Presidente dell’Assemblea Generale dei Delegati d’intesa con il Presidente di Legacoop. L’Assemblea Generale dei Delegati deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la Presidenza di Legacoop o un quinto dei componenti dell’Assemblea medesima o un terzo della Direzione di Legacoop. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Poteri dell’Assemblea Generale dei Delegati:
• Valutare il programma di attività predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto;
• Ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise dalla Direzione;
• Effettuare cooptazioni in seno alla Direzione, in misura non superiore al 5% del numero complessivo dei membri di quest’ultima;
• Convocare, con deliberazione di almeno la metà più uno dei componenti, il Congresso straordinario di Legacoop;
• Modificare lo Statuto di Legacoop con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
• Approvare, nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie.

Art. 11 – Direzione: composizione

La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri, di cui la maggioranza tra soci di cooperative, garantendo la rappresentanza per ciascun genere comunque in misura non inferiore al 25% del numero complessivo dei membri. I membri eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili. La Direzione può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa.

Art. 12 – Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ed esclusione

La Direzione definisce nel Regolamento Generale i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli. I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento successivamente alla loro elezione decadono automaticamente; la decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa. La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.

Art. 13 – Riunioni della Direzione

La Direzione è convocata dal Presidente di Legacoop su iniziativa della Presidenza o obbligatoriamente qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti, tranne nel caso vi siano disposizioni regolamentari diverse. Il Comitato dei Garanti, Il Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto. Partecipano altresì l’Amministratore, senza diritto di voto, quando sia persona diversa dai componenti della Direzione medesima. La Direzione designa il segretario della riunione.

Art. 14 – Poteri della Direzione

Spetta alla Direzione dirigere Legacoop. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all’indirizzo ed al funzionamento di Legacoop provvedendo, in particolare, a:
a. approvare il programma di attività di Legacoop e verificarne la sua realizzazione, anche attraverso l’analisi della situazione e delle strategie dei settori;
b. convocare il Congresso Regionale e stabilirne l’ordine del giorno;
c. eleggere il Presidente di Legacoop;
d. eleggere il Vice Presidente e i restanti membri di Presidenza;
e. deliberare -in coerenza con le disposizioni del presente statuto- su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l’esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
f. approvare i rendiconti preventivi e consuntivi di Legacoop nei termini fissati dal successivo art 22;
g. fissa sulla base delle deliberazioni della Lega nazionale le aliquote e le modalità di riscossione dei contributi associativi e le rispettive quote di competenza;
h. consentire che, nell’esercizio delle sue attività, Legacoop possa richiedere contribuzioni aggiuntive per specifiche esigenze;
i. approvare i Regolamenti;
j. propone alla Lega nazionale i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto nei confronti degli enti associati, compreso il provvedimento di esclusione;
k. sentiti gli enti associati, autorizzare la costituzione delle Associazioni di settore;
l. approvare il Regolamento organico dei dipendenti e i trattamenti economici e normativi;
m. istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente.
La Direzione può nominare Commissioni di lavoro, nonché, al proprio interno, articolazioni funzionali a cui delegare proprie competenze.

Art. 15 – La Presidenza

La Presidenza è eletta dalla Direzione nel numero di membri fissato dalla medesima. Di essa fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente. Essi durano in carica per un massimo di due mandati. La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato. La Presidenza provvede a:
a. curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l’esecuzione delle delibere della Direzione;
b. coordinare l’attività di Legacoop con quella delle strutture settoriali;
c. verificare l’andamento dei conti ogni sei mesi;
d. nell’ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti sulla base dell’eventuale Regolamento;
e. deliberare sull’ammissione degli Enti che ne fanno richiesta, sottoponendo le relative delibere a ratifica della Direzione;
f. stabilire l’indirizzo dei periodici di Legacoop, nominandone i Direttori;
g. nominare i rappresentanti di Legacoop presso gli organismi consultivi statali e in tutti quegli organismi dei quali è chiamata a far parte;
h. su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore;
i. su proposta del Presidente, nominare e revocare l’Amministratore;
j. definire l’assetto generale organizzativo di Legacoop e provvedere alle necessarie revisioni, anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;
k. curare i rapporti di Legacoop con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed economiche regionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell’impresa sociale in Calabria. Su proposta del Presidente, la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop, convoca la Direzione e la Presidenza e presiede le riunioni. Firma gli atti ufficiali di Legacoop ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 17 – Il Direttore

Il Direttore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione Regionale, così come stabilito ai sensi del precedente articolo 14, lettera e). Il Direttore attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l’erogazione dei servizi agli Enti associati, ai territori e ai settori di Legacoop e la gestione del personale di Legacoop. Partecipa alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dall’Assemblea Generale dei Delegati. Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente. I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra l’uno e l’altro Congresso ordinario di Legacoop. Il Collegio controlla l’amministrazione di Legacoop, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa. Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti sottoponendo la decisione a ratifica dell’Assemblea Generale dei Delegati.

Art. 19 – Il Comitato dei Garanti

Il Comitato Garanti, composto da un massimo di 5 membri, è eletto dalla Direzione, la quale, in occasione delle successive scadenze congressuali, procede a rinnovare la composizione del Comitato stesso. Il comitato elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 20 – Compiti e competenza del Comitato Garanti

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Regionale e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto. Il Comitato esprime parere sulla proposta della Presidenza di cui al precedente articolo 14, lettera e). Esso ha competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e le associazioni di settore o Legacoop. Il Comitato Garanti ha anche competenza per le controversie che insorgano tra Legacoop regionale e associazioni di settore. Il Comitato Garanti, nell’esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di proprio iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte. Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari. Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia. Il Presidente del Comitato Garanti può presentare alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all’art. 22, una relazione annuale sullo svolgimento dell’attività esercitate dal Comitato stesso. Le modalità di svolgimento delle attività sono disciplinati da un regolamento interno.

Capo III

Amministrazione

Art. 21 – L’Amministratore

L’Amministratore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione regionale, così come stabilito ai sensi del precedente art. 14, lettera e. L’Amministratore svolge l’attività di gestione amministrativa e contabile di Legacoop.

Art. 22 – Esercizio finanziario

1. Il patrimonio di Legacoop è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2. Sono entrate ordinarie:
a. i contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti;
b. i contributi obbligatori per legge;
c. gli interessi e le rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie:
a. i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
b. i contributi di enti pubblici e privati;
c. ogni altra eventuale entrata.
4. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 – Preventivi e consuntivi

L’esercizio finanziario di Legacoop coincide con l’anno solare. La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di dicembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell’anno successivo.

Capo I

Principi e norme generali

Art. 24 – Obblighi delle associate

L’adesione alla Lega Nazionale obbliga gli enti associati all’osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici del movimento e delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop, nonchè ai seguenti particolari adempimenti:
1) pagamento dei contributi associativi ordinari annuali e straordinari;
2) invio dei bilanci annuali;
3) comunicazione delle notizie e dei dati statistici richiesti dagli uffici della Lega regionale.
Con l’adesione a Legacoop, l’ente si impegna all’osservanza delle disposizioni del presente Statuto e dei principi ed indirizzi contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico e ad informare il proprio statuto e la propria azione agli stessi, nonché:
a. al rispetto dei regolamenti e di ogni deliberazione legittimamente assunta dai competenti organi di Legacoop;
b. a sottoporsi alle revisioni ordinarie, disposte da Legacoop ai sensi della legislazione vigente;
c. a inviare i bilanci annuali e ogni documentazione di supporto, nonché le informazioni richieste da Legacoop a fini statistici;
d. a informare i soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop;
e. a promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell’associazione;
f. a consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop alle assemblee e ai consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza;
g. al pagamento dei contributi associativi annuali di cui al precedente art. 14, punto g). Legacoop si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all’interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

Art. 25 – Inosservanza degli obblighi

Qualora l’ente associato violi gli obblighi di cui all’articolo 23 ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all’immagine di Legacoop, si procede all’adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi – l’esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dal presente Statuto. In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al precedente art. 14 punto g), previa messa in mora dell’Ente associato inadempiente, comporta:
a. la sospensione del diritto all’assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
b. l’esclusione, trascorso il periodo di mora, da Legacoop Nazionale.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione. La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, la sospensione dell’ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione

Capo V

Disposizioni varie e transitorie

Art 26 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento di Legacoop Regionale, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione. Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativistici e mutualistici, secondo i deliberati del Congresso.

Art. 27 – Controllo

La Lega Regionale è soggetta alla vigilanza ed al controllo della Lega nazionale. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano, per l’attività della Lega Regionale, per analogia, le norme contenute nello Statuto della Lega Nazionale.

Art. 28 – Modifiche statutarie

La Direzione di Legacoop ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di provvedimenti legislativi, nonché tutte le altre che venissero richieste a seguito dell’approvazione del nuovo statuto di Legacoop nazionale. Le modificazioni di cui al comma precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell’Assemblea regionale dei delegati.

Art. 29 – Regolamenti

Il presente Statuto è corredato ed integrato dai seguenti regolamenti:
– Regolamento generale;
– Regolamento congressuale;
– Regolamento del Comitato dei Garanti
– Regolamento per la presentazione di candidature a Presidente
– Regolamento sulle incompatibilità per l’elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi
– Regolamento per i dipendenti
– Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori.
Essi sono approvati dalla Direzione e restano in vita sino a nuova disposizione in merito.


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